News Settore vitivinicolo – proroga del termine di presentazione delle domande di saldo RRV delle campagne 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023

Settore vitivinicolo – proroga del termine di presentazione delle domande di saldo RRV delle campagne 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato il decreto 5 giugno 2024 n. 252773 recante “Disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1619 recante deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013”.

Il predetto DM prende atto dell’esistenza di eccesso di precipitazioni che hanno dato luogo alle dichiarazioni dello stato di eccezionalità degli eventi atmosferici ai sensi del D.lgs. n. 102/2004 e che tali eventi calamitosi hanno comportato l’impossibilità di accedere per un lungo periodo di tempo nei vigneti, impedendo l’attuazione degli interventi necessari alla realizzazione degli investimenti di

ristrutturazione e riconversione dei vigneti, gran parte dei quali legati alle fasi fenologiche delle piante.

In particolare, risultano essere state adottate le seguenti declaratorie delle eccezionali avversità atmosferiche, Peronospora 2023:

  • Regione TOSCANA decreto di declaratoria n. 36065 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione UMBRIA decreto di declaratoria n. 36066 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione MARCHE decreto di declaratoria n. 36061 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione LAZIO decreto di declaratoria n. 36060 del 24 gennaio 2024,
  • Regione ABRUZZO decreto di declaratoria n. 36056 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione ABBRUZZO (integrazione decreto del 24 gennaio) decreto di declaratoria n. 165090 del 9 aprile 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.104 del 6 maggio 2024;
  • Regione MOLISE decreto di declaratoria n. 36062 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione CAMPANIA decreto di declaratoria n. 36059 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024;
  • Regione CAMPANIA (I° integrazione decreto del 24 gennaio) decreto di declaratoria

n. 124114 del 14 marzo 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.75 del 29 marzo 2024;

  • Regione CAMPANIA (II° integrazione decreto del 24 gennaio) decreto di declaratoria

n. 207561 del 9 maggio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 20 maggio 2024;

  • Regione BASILICATA decreto di declaratoria n. 36057 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione PUGLIA decreto di declaratoria n. 36063 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione CALABRIA decreto di declaratoria n. 36058 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione SICILIA decreto di declaratoria n. 36064 del 24 gennaio 2024 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del 28 marzo 2024;
  • Regione SICILIA (integrazione decreto del 24 gennaio) decreto di declaratoria n. 165122 del 9 aprile 2024 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

n.104 del 6 maggio 2024.

Il suddetto DM prevede che nelle aree ricadenti nei Comuni di cui alle declaratorie di “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola)” sopra elencate, si applica la deroga della percentuale del 3%, prevista dall’art. 3 del Reg. (UE) 2023/1619, recante deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’art. 5, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Pertanto, per le sole aziende che ricadano nelle zone delimitate dalle declaratorie sopra elencate, le predette disposizioni continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma dell’articolo 46 del citato regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che:

  1. entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 3 % del totale delle spese pianificate;
  2. tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.

Per espressa disposizione regolamentare, quindi, la deroga in questione si applica solo all’intervento riconversione e ristrutturazione vigneto e non alla misura investimenti.

A tale proposito, si ritiene necessario condizionare l’applicazione della suddetta disposizione alla presentazione all’Organismo pagatore competente, da parte del beneficiario, di una rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023. Tale rendicontazione dovrà contenere l’elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il 3% della spesa pianificata. Tali giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all’Organismo pagatore competente entro il 10 luglio 2024, secondo le modalità dallo stesso definite, ai fini dei relativi controlli.

Le domande di saldo dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2024 e le operazioni di pagamento da parte degli Organismi pagatori competenti devono essere concluse entro la data del 15 ottobre 2025.

Inoltre, al fine di uniformare i termini di presentazione delle domande di saldo, come richiesto dalle Regioni/PA, la scadenza del 20 giugno 2024 prevista per la presentazione delle domande di saldo RRV delle campagne 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 è prorogata anch’essa al 10 dicembre 2024.

Stante il carattere di eccezionalità degli eventi che hanno colpito le aziende e viste le tempistiche di emanazione del DM 5 giugno 2024 n. 252773, è possibile procedere da parte delle Regioni/PA ad una revisione delle istruttorie negative relative alle domande già presentate, con eventuale azzeramento delle denunce di sinistro\schede di credito, da concludersi entro il 15 novembre 2024.

Si ribadisce che l’impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la deroga. La mancata presentazione delle dichiarazioni o il mancato rispetto di quanto previsto è equiparata alla mancata presentazione della domanda di pagamento con conseguente revoca dell’aiuto.

Gli Organismi pagatori di concerto con le Regioni/PA interessate, possono prevedere ulteriori specifiche modalità applicative e\o fissare tempistiche più restrittive di quelle previste dalla presente circolare, dandone comunicazione ad AGEA Coordinamento.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

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